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Il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto. Tra disciplina nazionale, disciplina UE e normativa internazionale di Tria

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Quantità Descrizione Autore: Tria
Editore: Key editore
Data di Pubblicazione: 2021
Edizione: 2
ISBN: 9788827908631
Pagine: 148


Con la presente seconda edizione si intende offrire, sulla base della giurisprudenza in materia ancor più recente, una guida in merito al sindacato di legittimità della Corte di cassazione per violazione di norme di diritto, che ha un ambito di applicabilità molto ampio, comprensivo, quanto alla tipologia di censure, indifferentemente, sia della violazione sia della falsa applicazione di legge quali previste dal n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (pur trattandosi di ipotesi concettualmente distinte, come si dirà più avanti). Inoltre, quanto al tipo di normativa invocabile, la norma è riferibile a tutte le norme sostanziali - a prescindere dal sistema gerarchico delle fonti - la cui interpretazione si sia tradotta in un error in judicando (denunciabile sempre ex art. 360, n. 3, cit.) ovvero anche delle norme processuali che abbiano determinato un error in procedendo in materia di giurisdizione, competenza o/e disciplina del processo, rispettivamente prese in considerazioni dai numeri 1, 2 e 4 dello stesso art. 360 cod. proc. civ. A tutte le suindicate norme si riferisce la garanzia del primato della legge, che si affianca a quella del primato della Costituzione e a quella del rispetto del diritto UE nonché delle Convenzioni internazionali in materia di diritti fondamentali ratificate e rese esecutive dal nostro Stato, a partire dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in poi: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848. Ben si comprende, quindi, che la denuncia di violazione di norme di diritto rappresenti l'architrave del giudizio di cassazione tanto più oggi che il vizio della motivazione non costituisce più ragione cassatoria, in base alla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.