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Autore: Conte
Editore: Key editore
Data di Pubblicazione: 2017
ISBN: 9788869597558
Pagine: 434
Lo studio, che riproduce la tesi di laurea dell’autore, già con il titolo Profili costituzionali in tema di “ergastolo ostativo” e benefici penitenziari (relatore Prof. Luigi Ventura), si fonda sull’irretroattività delle preclusioni ai benefici penitenziari (introdotte con l’art. 4-bis.1 dell’ordinamento penitenziario nel 1992), ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo prima del 2008. Anno in cui, per l’individuazione dei delitti ex art. 4-bis.1 OP, è stato adottato il nuovo peggiorativo “criterio sostanziale” ed è stata estesa l’applicabilità dell’art. 7 L. 203/1991 ai delitti punibili con l’ergastolo, prima esclusi. Le due nuove formule interpretative (che hanno permesso l’applicabilità delle preclusioni ex art. 4-bis OP anche ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo, prima esclusi), hanno dato vita, nell’ordine, al cosiddetto “ergastolo ostativo giurisprudenziale sostanziale” ed all’“ergastolo ostativo giurisprudenziale formale”, dei quali si è descritta, appunto, l’origine giurisprudenziale ed evoluzione, distinguendo tra i vari “tipi” di ergastolo presenti oggi nell’ordinamento italiano. Per sostenere l’operatività del principio d’irretroattività (ex artt. 25.2 Costituzione e 7 Convenzione europea dei diritti umani), riservato alla materia penale, si è proceduto su due piani: a) si è sostenuta la rilevanza dell’imprevedibile mutamento giurisprudenziale sfavorevole o della mancanza di chiarezza della norma (4-bis.1 OP), così come sono stati elaborati dalla giurisprudenza europea prima e italiana poi; b) si è sostenuta la natura penale di tutte le misure extramurarie e non solo della liberazione condizionale, risultando le stesse in un ‘sistema scalare’ o ‘integrato’. Indirettamente si sono esaminati vari profili d’illegittimità costituzionale della pena dell’ergastolo (incluso quello relativo alla sua disumanità), e delle presunzioni legali collegate alla condizione collaborativa ex art. 4-bis.1 OP. Le conclusioni sostengono il superamento della prevista condizione collaborativa ex art. 58-ter OP e la prova diabolica della dimostrazione dell’assenza di collegamenti con la criminalità, per i condannati all’ergastolo per delitti precedenti al 2008, ed ottenere l’ammissione ai benefici penitenziari, con i più favorevoli presupposti previsti per i delitti non “ostativi” di “seconda fascia”, nella quale sono collocati formalmente i delitti omicidiari punibili con l’ergastolo. È uno studio in parte compilatorio, in parte “sperimentale”, realizzato con un’attività di ricerca anche tra i condannati all’ergastolo, e soggetti alle sopravvenute preclusioni penitenziarie, ma è rivolto agli operatori del diritto ed a quanti si trovano a confrontarsi con coscienza col drammatico tema dell’“ergastolo ostativo”, ossia di quei condannati che sono destinati a morire in carcere.